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Il ruolo del broker nel mercato finanziario

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Il personaggio del broker finanziario è venuto alla ribalta negli ultimi tempi grazie ad una pellicola cinematografica di successo: “La ricerca della felicità”, il film d’esordio nel panorama holliwoodiano di Gabriele Muccino (e che riprende una storia realmente accaduta)in cui il protagonista – impersonificato da Will Smith – riesce a risollevare una sorte quantomeno difficile diventando uno dei broker più apprezzati).

Broker, si diceva, oppure intermediario finanziario: in ogni caso, un professionista della finanza le cui capacità di individuare il prodotto più conveniente per qualità-prezzo consentono al cliente di assicurarsi indiscussi vantaggi economici. Quindi, una figura che lavora per un cliente il quale decide di commissionargli un dato ordine. Al broker non spetta che eseguire le transizioni: nulla a che vedere, quindi, con il dealer che ha una funzione attiva nel corso delle operazioni.

Il primo, quindi, si propone come operatore, il secondo come speculatore.A chiarirne il ruolo viene in soccorso l’Albo dei mediatori di Assicurazione che all’articolo 1 definisce il broker come colui che “esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura di rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione”.

L’attività principale del Broker è quella di mediatore, ossia di soggetto che pone in contatto l’assicuratore e l’assicurando al fine della stipula delle singole polizze. Oltre alla sua peculiare attività di mediatore imparziale, mette a disposizione dell’assicurando un’opera razionale di: collaborazione per individuare i rischi da coprire; assistenza nella determinazione delle clausole contrattuali; eventuale gestione ed esecuzione dei contratti conclusi.

Ampia conoscenza dei mercati finanziari, invece, per il broker finanziario che lo mette nelle condizioni di capire e prevenire le fluttuazioni del mercato, leggere anzitempo le oscillazioni dei titoli e delle valute, interpretare al meglio i fatti della giornata economica. Il broker finanziario al lavoro, quindi, è una figura professionale che mette in contatto le imprese di assicurazioni con i potenziali assicurati interessati e fornisce assistenza a questi ultimi. È di fatto il cliente a stabilire gli ordini di acquisto o a fornire al broker le indicazioni di massima; il broker dovrà soltanto sondare il mercato attraverso la lente della propria esperienza finanziaria. In alcuni casi, infine, i clienti si affidano totalmente al broker per la scarsa conoscenza del mercato finanziario. Ma a quel punto il confine tra broker e dealer va quasi a sovrapporsi.

1 commento

  1. La cessione dei crediti tramite le società di factoring, è la forma oggi più utilizzata dalla Azienda per ottenere liquidità a fronte dei crediti che le Aziende stesse vantano nei confronti dei loro clienti.

    A loro volta le Società di factoring sono orientate a concedere lo smobilizzo delle fatture con la garanzia del riconoscimento del credito da parte del debitore ceduto.

    L’iter amministrativo che si instaura – cessione, riconoscimento, anticipo, pagamento- necessità di una certa tecnicalità per cui si è evidenziato che per rendere la procedura più agevole per le parti interessate, la soluzione migliore è quella di stipulare una convenzione tra la società di broker e l’ente debitore; ciò consente da un lato di offrire ai creditori potenzialmente interessati a ricorrere al factoring un ventaglio di società che esercitano il factoring-con possibilità di scegliere la soluzione più conveniente sul mercato in un dato momento – e dall’altro rassicura il debitore ceduto sulla uniformità delle procedure di cessione, organizzate secondo le sue esigenze amministrativo- contabili.

    Per tale attività la società di broker riceve una commissione dalle società di factoring alle quali appoggia le pratiche, e parte di tali commissioni viene restituito all’Ente costituendo per quest’ultima una fonte di guadagno.

    In estrema sintesi l’operazione si articola come segue:
     L’ente stipula una convenzione con la società di broker
     Alla scadenza la fattura va in pagamento e, secondo quando previsto dalla cessione, riconosciuta, il pagamento è stesso è effettuato alla società di factoring.
     La società di broker, con la periodicità e le modalità indicate in convenzione, riconosce all’ente le commissioni pattuite, commisurate a pagamenti eseguiti dall’ente per fatture anticipate.

    In alternativa si potrebbe esaminare la possibilità di aprire un canale preferenziale che consenta alla società di broker di conoscere i nominativi delle società creditrici dell’ente e quindi svolgere nei loro confronti opera di sviluppo tesa ad acquistarli come clienti factoring. In questo caso le commissioni dovrebbero essere regolate in maniera fiduciaria.

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